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Condizioni generali di contratto

Vendita / Distribuzione

1. Generale

Con la presente, ANiFiT AG (di seguito ANiFiT) autorizza il consulente a vendere i prodotti ANiFiT in Svizzera e a sponsorizzare nuovi consulenti in Svizzera. Per quanto riguarda la sponsorizzazione di consulenti in uno Stato estero valgono inoltre gli accordi presi nell’ambito del Contratto di Sponsorizzazione Internazionale nonché le Condizioni generali di contratto e fornitura dell’azienda partner nazionale, che possono essere ad essa richieste. Per il corretto calcolo e pagamento dei bonus è in questo caso responsabile esclusivamente la relativa azienda partner, e non ANiFiT. Il consulente può vendere i prodotti ANiFiT soltanto a consumatori finali residenti in Svizzera. Non sono consentite forniture all’estero né ad altri consulenti. Similmente non è consentito al consulente l’acquisto di prodotti ANiFiT dall’estero, né da imprese partner (ad es. ANiFiT GmbH) né dai produttori presso i quali si rifornisca ANiFiT.

2. Scorte

Il consulente non è tenuto all’esaurimento delle scorte. Per ANiFiT è di fondamentale importanza che gli acquirenti finali siano riforniti di prodotti freschi. Per questo motivo non è consentito al consulente mantenere grandi scorte di merce. Eccezioni possono darsi solo previa autorizzazione da parte di ANiFiT e presuppongono la disponibilità di magazzini adeguati.

3. Fornitura dei prodotti

Nel caso il consulente non accetti, spedisca al mittente o non ritiri entro 14 giorni una fornitura di merce ordinata, i costi di spedizione o di restituzione al mittente, insieme a una somma forfettaria per l’operazione, saranno messi in conto al consulente stesso.

4. Vendita al dettaglio / al minuto

Senza l’autorizzazione scritta di ANiFiT non è consentito al consulente esporre o offrire in vendita prodotti ANiFiT né cercare collaborazioni o supporti di vendita nei negozi al dettaglio oppure in occasione di fiere e/o esposizioni. ANiFiT vieta la vendita di prodotti ANiFiT al dettaglio. Possono tuttavia essere acquisiti come consulenti i titolari di negozi al dettaglio. Questi ultimi dovranno però effettuare le loro vendite di prodotti ANiFiT al di fuori della loro vera e propria attività commerciale al dettaglio. Tale disposizione garantisce a tutti i consulenti ANiFiT eguali opportunità nella vendita dei prodotti ANiFiT.

Pertinenze amministrative

5. Tutela dei clienti

Per tutta la durata di questo contratto / accordo, ANiFiT permette al consulente di tutelare i clienti e consulenti da esso/essa acquisiti, in quanto i diritti di provvigione sugli affari con essi conclusi spettano unicamente al detto consulente. ANiFiT si impegna a proteggere i dati personali del consulente come previsto dalla legge sulla tutela della privacy. I dati del consulente vengono utilizzati da ANiFiT esclusivamente per il disbrigo degli ordini e per propri scopi di amministrazione o marketing. I dati relativi alle vendite e al fatturato vengono messi a disposizione dello sponsor del consulente nell’ambito dei conteggi periodici e di una assistenza qualificata.

6. Rapporti con l’esterno / Autonomia

Il consulente acquista e vende i prodotti ANiFiT a titolo proprio e per proprio conto. Egli non è un impiegato di ANiFiT né è autorizzato a rappresentare o impegnare contrattualmente ANiFiT verso terzi. Il consulente intraprende un’attività autonoma e risponde autonomamente a tutti gli obblighi relativi alla tassazione e alla previdenza sociale. Il Manuale del consulente contiene suggerimenti in merito. Questa nota informativa tuttavia non solleva il consulente dall’obbligo di prendere visione e rispettare le norme applicabili alla sua situazione individuale. Quando viene raggiunto o superato l’importo esente da Assicurazione vecchiaia e superstiti (AHV), è necessario inviare ad Appenzell una copia della conferma di stato autonomo.

7. Segreto professionale

Il consulente si impegna a trattare con riservatezza i segreti aziendali di ANiFiT, in particolare i procedimenti aziendali, le strategie di vendita e di marketing nonché il Know-how sui prodotti, e a non renderli accessibili a terzi. Tale obbligo al segreto professionale sussiste anche dopo l’estinzione del presente accordo, fintanto che esista un interesse da parte di ANiFiT al mantenimento del segreto professionale.

8. Estinzione del contratto e reingresso di un consulente

Un consulente che abbia impugnato un contratto o che nel corso di una estinzione (almeno sei mesi senza alcun fatturato personale) venga mantenuto come consulente inattivo, potrà essere nuovamente registrato come consulente soltanto dopo che avrà avanzato una nuova richiesta. Nel caso dalla rescissione o dall’estinzione non siano trascorsi più di sei mesi, egli potrà essere reintrodotto nella sua struttura originaria. Un consulente che abbia trascorso oltre 12 mesi senza alcun fatturato personale e che avanzi una nuova richiesta di assunzione sarà registrato indipendentemente dalla struttura.

9. Ordini

Il consulente ha la possibilità di inoltrare gli ordini per posta, per telefono, per fax o via Internet. ANiFiT si impegna a elaborare ed evadere gli ordini del consulente entro tre giorni lavorativi al massimo. ANiFiT non può tuttavia garantire che tutti i prodotti siano costantemente disponibili. Il listino dei prodotti ANiFiT non costituisce pertanto un’offerta giuridicamente vincolante. Si attua un contratto di vendita soltanto sui prodotti dell’ordine del consulente che ANiFiT gli fornisce effettivamente. La merce non disponibile al momento dell’arrivo dell’ordine non viene fornita automaticamente in un momento successivo, bensì necessita di un nuovo ordine da parte del consulente.

10. Internet / Intranet

Qualora il consulente ottenga un accesso protetto da password a Internet, Extranet o Intranet di ANiFiT, sarà tenuto sotto la propria responsabilità a conservare e usare con attenzione e discrezione la password stessa. ANiFiT non può assumersi alcuna responsabilità per l’uso scorretto della password o per eventuali danni conseguenti. È vietato ai consulenti allestire uno shop online o distribuire in qualsiasi modo e maniera i prodotti ANiFiT direttamente su Internet (p. es.: aste, Ebay, Ricardo ecc.). ANiFiT non si assume alcuna garanzia e responsabilità nel lavoro con il servizio online. Pertinenze amministrative

11. Percentuale

Il consulente ottiene sulla maggior parte dei prodotti ANiFiT la consueta percentuale, che dipende dall’ammontare del suo fatturato di vendita. Le percentuali vengono pagate di volta in volta entro il termine del mese successivo.

12. Contributi alle spese

Per determinate operazioni, ANiFiT richiede contributi alle spese (ad esempio una partecipazione alle spese di spedizione, una tassa per la spedizione in contrassegno o un supplemento per quantità minime). ANiFiT è autorizzata a detrarre tali costi e altri crediti verso il consulente dai suoi diritti di provvigione.

13. Pagamenti

Il consulente può effettuare ad ANiFiT pagamenti anticipati, in contanti, oppure a mezzo di addebito diretto bancario (LSV o Debit Direct):
1) Pagamento anticipato: la spedizione dei prodotti da parte di ANiFiT al consulente avviene dopo il pagamento della merce. Le spese di spedizione vengono messe in conto al consulente.
2) Contanti: il consulente/cliente paga la merce in contanti nell’ufficio di Appenzell.
3) LSV o Debit Direct: il consulente/cliente può pagare i conti emessi da ANiFiT a mezzo di addebito diretto bancario (LSV o Debit Direct). In tal caso ANiFiT non gli addebita alcuna spesa per l’operazione. Il consulente/cliente riceve un termine di pagamento di 15 giorni. Presupposto necessario del sistema LSV è che ANiFiT disponga, prima dell’arrivo dell’ordine, della conferma scritta dell’autorizzazione all’addebito su conto corrente da parte della banca del consulente. In mancanza della conferma il consulente viene automaticamente rifornito a mezzo di pagamento anticipato. Ciò vale anche in caso di insolvibilità del consulente (p. es. nel caso di procedimenti esecutivi). Qualora la banca o la posta non diano corso all’addebito, il consulente potrà essere rifornito soltanto a mezzo di pagamento anticipato. Per ogni mancato addebito viene messa in conto una tassa di Fr. 10.–. Sui conti disattesi o pagati oltre il termine di scadenza, gli interessi di mora vengono conteggiati a partire dal giorno del primo sollecito.

14. Debitori

È cura del consulente assicurarsi che i suoi clienti paghino i conti entro i termini stabiliti. Qualora un cliente manchi di pagare un conto, il fatturato (dopo un vano tentativo di riscossione detto „procedimento esecutivo“) sarà detratto al consulente dal fatturato sul quale si calcola la sua percentuale (storno). Esempio: un fatturato da abbonamento-clienti pari a Fr. 100.– non viene corrisposto dal cliente. Dopo un tentativo di riscossione senza esito, questi Fr. 100.– vengono detratti dal fatturato del consulente con valenza retroattiva sulla sua percentuale (storno dopo circa tre mesi).

15. Prodotti di qualità

I prodotti ANiFiT subiscono un severo controllo di qualità. Se ciononostante un consulente o un cliente dovessero ricevere merce difettata, ANiFiT garantisce al consulente la sostituzione. Il consulente è pertanto tenuto a controllare la merce al momento dell’arrivo. La merce difettata deve essere resa ad ANiFiT entro e non oltre 14 giorni dal ricevimento, insieme ad una copia della relativa fattura.

16. Nome dell’azienda

Il nome aziendale di ANiFiT, i suoi marchi, i loghi, le fotografie, gli slogan e le definizioni dei prodotti possono essere utilizzate dal consulente solo per la vendita diretta di prodotti ANiFiT agli acquirenti finali. Non è consentito il loro utilizzo per azioni pubblicitarie che si rivolgano a un numero imprecisato di destinatari (in particolare promozione pubblica sulla stampa, a mezzo di volantini, via Internet o altri mezzi di informazione). Il consulente può produrre proprio materiale pubblicitario per i prodotti ANiFiT soltanto previa approvazione scritta da parte di ANiFiT. L’autorizzazione scritta da parte di ANiFiT comporta anche che i siti Internet individuali del consulente vengano linkati al sito web di ANiFiT nonché a quelli creati da ANiFiT per i consulenti. Pertinenze amministrative

17. Documenti / Atti

Il consulente si impegna a rispettare nella sua attività tutte le norme inerenti al diritto sulle attività produttive, sulla sicurezza, sulla concorrenza e ogni altra disposizione legale, sollevando ANiFiT da eventuali richieste di danni da parte di terzi in relazione alla detta attività. La stipula di adeguate assicurazioni spetta ed è interesse del consulente. Il consulente è consapevole, in particolare, che l’accettazione di ordini al di fuori dei propri spazi commerciali o della propria abitazione presuppone una cosiddetta patente di commesso viaggiatore (patente per piccoli ambulanti o Taxkarte), qualora l’iniziativa per la stipula del contratto non parta dal possibile cliente. Il consulente si impegna inoltre ad accordare ai clienti privati il diritto di rescissione del contratto d’acquisto, del quale il cliente può avvalersi entro sette giorni dalla stipula del contratto a patto che entro tale lasso di tempo restituisca la merce già ricevuta nella sua confezione originale.

18. Divieto di accaparramento della clientela

Il consulente si impegna a non dirottare altri consulenti, fornitori o clienti di ANiFiT su se stesso o su terzi, e a non sostenere terzi in questo tipo di operazione. Questo divieto di accaparramento resta valido per un anno anche dopo l’estinzione del presente accordo.

19. Clausole

Qualora una di queste clausole contrattuali dovesse cessare di essere valida o divenire inapplicabile, le restanti clausole contrattuali rimarranno valide. Quelle invalidate saranno sostituite da clausole il cui contenuto giuridico e commerciale sia il più possibile simile a quello delle clausole invalidate.

20. Allegati

Le Condizioni generali di contratto e di fornitura nonché gli allegati di seguito indicati, che vengono consegnati insieme al Manuale del consulente, sono parti integranti del contratto e si intendono accettati dal consulente con l’invio confermativo dell’accordo. Eventuali modifiche al contratto o agli allegati saranno affisse nella sede di ANiFiT o pubblicate sull’Intranet di ANiFiT 30 giorni prima dell’entrata in vigore. Qualora alla data dell’entrata in vigore delle modifiche il consulente non abbia impugnato il proprio contratto, esse si intendono accettate.

Diritto contrattuale

21. Validità

Queste Condizioni generali di contratto, insieme agli accordi contenuti nel Manuale del consulente, sono parti integranti del contratto di consulenza e sono state accettate dal consulente con la stipula dello stesso. Nel caso una norma del contratto di consulenza o delle presenti condizioni generali dovesse essere invalidata o non applicabile, le restanti disposizioni mantengono la loro validità. Quelle invalidate saranno sostituite da disposizioni che dal punto di vista giuridico e commerciale siano il più possibile simili a quelle invalidate e rispettino il senso generale del contratto.

22. Diritto

A qualsiasi occorrenza legale tra ANiFiT e il consulente si applicherà il diritto svizzero. Come foro competente le parti scelgono di comune accordo nel contratto di consulenza l’Appenzello Interno (AI).




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